La mancata presentazione della parte a rendere l’interrogatorio formale concorre a rendere provati i fatti dedotti

 In Le Nostre Vittorie

Il Tribunale di Milano sezione Lavoro, estensore Dott.ssa Leo su delega del Dott. Mariani, accoglieva il ricorso predisposto dall’avv. Pulvirenti in favore dell’assistito basandosi sulla concorrenza della prova testimoniale con la mancata presentazione del legale rappresentante della parte convenuta a rendere l’interrogatorio formale disposto dal Giudice.

Ebbene, a prescindere dal c.d. principio dell’onere di contestazione, l’acuto Giudicante accoglieva le pretese dell’assistito secondo le seguenti motivazioni testuali: “La mancata presentazione del legale rappresentante chiamato a rendere l’interrogatorio formale determina una condotta processuale che, valutato ogni altro elemento di prova, per il combinato disposto degli artt. 228 e 232 c.p.c., ben può far ritenere al Giudice, come ammessi i fatti in esso dedotti”.

Venivano dunque accolte le richieste dell’avv. Pulvirenti, con, ancora una volta, piena tutela delle ragioni dell’assistito in sede giurisdizionale.

Si allega la sentenza di cui all’articolo.

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