L’accertamento tecnico preventivo Il nuovo art. 445 bis. c.p.c. Omologazione requisito sanitario per una nostra Assistita. Tribunale di Milano_Dott.ssa Porcelli
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile.
Mediante questa proceduta, il Giudice del Tribunale di Milano, disponeva la nomina di CTU che accertava il diritto della ricorrente alle provvidenze di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 (persona affetta da handicap con connotazione di gravità) accogliendo il ricorso predisposto dall’avv. Pulvirenti ai sensi del’art. 442 c.p.c.
Il decreto allegato è da intendersi non impugnabile con relativo soddisfacimento delle legittime istanze dell’assistita che avrà dunque diritto ad usufruire di gg. 3 di permessi retribuiti come per legge.
Si allega il Decreto del Tribunale di Milano di accertamento del requisito sanitario
tribunale-di-milano-dott.ssa-porcelli-1366_2014